Il giudice del lavoro di Catanzaro con
decreto depositato il 22 marzo 2011 (il giorno dopo quello di Bologna!)
ha respinto il ricorso di un sindacato che aveva chiesto la condanna per comportamento antisindacale di un dirigente scolastico portato in giudizio per aver correttamente applicato le norme imperative previste dal D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs.150/2009.
Ne prendiamo atto. Si succedono le pronunce dei magistrati con alterni orientamenti in attesa che si possa consolidare l'indirizzo giurisprudenziale.
Non possiamo, però, non rilevare l'accanimento di certe OO.SS. nell'attacco ai presidi.
Ci sembra, infine, opportuno richiamare l'attenzione sugli interventi opinabili dell'Amministrazione centrale in materia di contrattazione. Non si può non concordare con il giudice quanto scrive: «Argomenti di segno contrario non si traggono dalla nota ministeriale dell'8.2.2011, prodotta dall'organizzazione sindacale ricorrente, che afferma la perdurante applicazione dell'art.6 del CCNL di comparto senza però fornire alcuna motivazione e, sopratutto, senza porsi il problema della compatibilità di siffatta affermazione con il dictum della legge, che, per le ragioni fin qui esposte, osta all'interveneto della contrattazione integrativa nelle materie che quell'articolo contempla».
Intanto è stata depositata opposizione verso il decreto del Giudice del lavoro di Bologna che ha interessato le tre Istituzioni scolastiche dove i Dirigenti, allo stesso modo di quelli di Venezia e Catanzaro, avevano correttamente applicato le norme del D.lgs 165/01 come modificato dal D.lgs 150/09